19 gennaio, 2016
Violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c..

 

 

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di eseguire la propria prestazione, ma resta fermo il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.