5 aprile, 2016
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40 dedicato al Processo Amministrativo Telematico

 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40 dedicato al Processo Amministrativo Telematico, introduce rilevanti novità in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 (rubricato “Processo Telematico”) dell'Allegato 2 al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 che dispone espressamente “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali”, nell’ambito della disciplina generale riguardante il codice del processo amministrativo, disciplinato dall’Allegato 1 al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con cui è stata conferita la delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.

Il DPCM persegue l’obiettivo di estendere l’ambito di applicazione del processo amministrativo telematico, in quanto, ai sensi dell’art. 7, in generale i provvedimenti giudiziari sono redatti e depositati in forma di documento informatico sottoscritto con firma  digitale, quale sistema generale di rappresentazione e produzione informatica di  atti, come si evince anche dal successivo art. 9, secondo cui “il ricorso  introduttivo,  le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi  altro atto del processo, anche proveniente  dagli  ausiliari  del  giudice, sono redatti in formato di  documento  informatico  sottoscritto  con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD”.

Sempre in generale, anche il deposito dei provvedimenti con modalità informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalità cartacee, atteso che il  deposito  del  documento  redatto su supporto cartaceo sottoscritto con firma autografa avviene esclusivamente nei soli casi di oggettiva impossibilità di funzionamento del SIGA, quando il Responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non è in grado di ricevere il deposito telematico degli atti, come si evince dal combinato disposto degli art. 7, comma 3 e 9, comma 9 del DPCM.

L’art. 14 precisa che i difensori possono eseguire le notificazioni a  mezzo  PEC, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati dal successivo art. 15, ossia che l’utilizzo della PEC a fini processuali avvenga mediante l’impiego di servizi di gestori che:

  a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;

  b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;

  c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi   al dominio della giustizia amministrativa;

  d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19;

  e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio   della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della  casella stessa.

Ai sensi dell’art. 21 DPCM (recante “Disposizioni finali”), l’introduzione del processo amministrativo telematico è prevista a partire dal 1° luglio 2016, ferma restando l'applicazione in via sperimentale delle relative disposizioni (dall'entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2016) presso i Tribunali Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del CPA, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali.