30 marzo, 2016
La mancanza nel precetto dell’avvertimento circa la possibilità, per il debitore, di porre rimedio alla situazione debitoria attraverso un accordo di composizione della crisi ovvero un piano del consumatore, non è motivo di nullità dello stesso.

 

Il Tribunale di Milano, nel rigettare l’opposizione al precetto formulata dal debitore per la mancanza nello stesso dell’avviso previsto all’art. 480, comma II c.p.c. ha rilevato che l’avvertimento in questione, benché omesso, non pregiudica alcunché nei confronti del debitore. Costituisce infatti una mera informativa, pertanto il precettato resta legittimato a presentare il piano in ogni tempo, senza incorrere in preclusioni. 

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 132, modificava il comma II dell’art. 480 c.p.c., imponendo al creditore di inserire, nell’atto di precetto, l’avvertimento circa la possibilità, per il debitore, di porre rimedio alla situazione debitoria attraverso un accordo di composizione della crisi ovvero un piano del consumatore, anche con l’ausilio del giudice o di un professionista.

Il Tribunale di Milano ha rilevato che siffatto avvertimento attiene all’accesso alle cd. procedure di sovraindebitamento, per l’introduzione delle quali l’ordinamento non impone né termini, né peculiari forme.

Osserva, lo stesso, che il primo comma del medesimo articolo, statuisce, in modo espresso, la sanzione della nullità per le ipotesi di mancata indicazione di taluni elementi, quali le parti, la data di notificazione del titolo, nonché la trascrizione del titolo, qualora prevista dalla legge.

Al secondo periodo, viceversa, il legislatore non ha imposto alcuna sanzione, per cui, nell’alternativa tra la nullità, peraltro inespressa, e la mera irregolarità, il Tribunale propende correttamente per la seconda.