12 novembre, 2015
Illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi in mancanza di concreti indici di peggioramento della situazione economico - finanziaria del cliente

 

 

Il Tribunale di Verona, sentenza 12 novembre 2015, ha statuito che grava sulla banca segnalante la verifica preventiva del sopravvenuto stato di insolvenza o equipollente, vale a dire l’intervenuto mutamento in peius delle condizioni economico – finanziarie del cliente.

La tolleranza di reiterati e pluriennali sconfinamenti evidenzia scelte di gestione della banca che presuppongono, piuttosto, la valutazione di sufficiente affidabilità creditizia del cliente e fondano il legittimo affidamento di questo ultimo sulla prosecuzione del rapporto.

Ne consegue che la richiesta al cliente di rientro immediato, in assenza di concreti indici di sopravvenuto peggioramento della situazione economico – finanziaria, costituisce violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nel rapporto e la contestuale segnalazione a sofferenza della posizione del cliente appare priva dei requisiti indispensabili e, pertanto, ne deve essere ordinata, in via cautelare, l’immediata cancellazione.